L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nella specie trattavasi di concomitante impegno professionale).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 17 Febbraio 2025 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 02 Luglio 2021 (sospensione)
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