Il richiamo verbale può essere impugnato entro 30 giorni dai soggetti legittimati, qualunque sia la fase in cui lo stesso venga deliberato, e precisamente:
1) se deliberato dalla Sezione disciplinare all’esito della fase decisoria (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e art. 52 co. 1 lett. b L. n. 247/2012), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso dell’incolpato, del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto;
2) se deliberato dalla Sezione disciplinare su proposta del Consigliere istruttore (art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, opposizione avanti al CDD medesimo affinché si proceda all’istruttoria.
Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, nel silenzio della normativa primaria e secondaria, deve ritenersi che quest’ultima ipotesi trovi applicazione anche nel caso del c.d. “procedimento ultra-acceleratorio”, ovvero allorché il richiamo verbale sia deliberato in limine dal CDD in sede plenaria su richiesta del suo Presidente (art. 14, comma 2-bis, Reg. CNF n. 2/2014).
NOTA
Con specifico riferimento all’impugnabilità del richiamo verbale deliberato dal CDD in sede plenaria su richiesta del suo Presidente non constano precedenti editi in termini.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 301 del 15 Luglio 2024- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 17 Giugno 2019 (richiamo)
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