Considerata la natura amministrativa del procedimento dinanzi al Consigli territoriali, le eccezioni relative alla composizione dei collegi giudicanti debbono essere sollevate, a pena di inammissibilità, nel corso del giudizio di primo grado e prima che la decisione sia stata assunta; tali eccezioni non possono essere proposte come motivo di gravame né di fronte al Consiglio Nazionale Forense, né di fronte alle Sezioni Unite della Cassazione. In ogni caso, l’eventuale vizio di convocazione dei componenti del Consiglio deve ritenersi sanato qualora risulti che il Collegio si riunisce con numero legale dei componenti in base al raggiungimento dello scopo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 10 Marzo 2015 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 09 Maggio 2011 (avvertimento)
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