Procedimento disciplinare: il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 129 del 8 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 08 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 08 Aprile 2020 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 28324 del 04 Gennaio 2024 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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