Mentre in una fase di carattere pre procedimentale potrebbe risultare comunque possibile per l’incolpando inoltrare documentazione probatoria direttamente al Consigliere Istruttore, al fine di consentirgli direttamente un ampio apprezzamento della vicenda, perché possa valutare opportunamente la proposta da formulare alla sezione (archiviazione ovvero approvazione del capo di incolpazione), nella fase successiva, dove il procedimento può oramai dirsi formalmente avviato, è del tutto ragionevole che ogni interlocuzione relativa al procedimento si svolga attraverso il “filtro” dell’organo titolare del procedimento, ovvero il CDD, anziché direttamente attraverso il singolo componente che esercita la funzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 365 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 30 Marzo 2022 (sospensione)
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