Il deposito del ricorso al CNF, da effettuarsi presso gli Uffici del COA locale che ha emesso la decisione da impugnare, non deve necessariamente compiersi di persona ma può anche avvenire a mezzo raccomandata postale, che tuttavia, ai fini della tempestività dell’impugnazione, deve anche giungere e non solo essere spedita entro il termine di decadenza previsto dalla legge per l’appello.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
– Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102
– Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MERLI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94)
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156
– Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BORSACCHI), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 20 Luglio 2012 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 23 Novembre 2009 (sospensione)
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