Ai sensi dell’art. 16, co. 2, del Reg. CNF n. 2/2014, in relazione all’art. 18, comma 2, dello stesso Regolamento, nel periodo intercorrente tra la decisione di approvazione del capo di incolpazione e la decisione di citazione a giudizio dell’incolpato, il Consigliere istruttore deve essere temporaneamente sostituito solo nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 2, rimanendo in carica (e dunque rientrando a far parte della sezione) per gli ulteriori adempimenti intermedi fino alla decisione di archiviazione/citazione a giudizio dell’incolpato. Solo in tale momento, con l’avvio vero e proprio del dibattimento, la sostituzione del Consigliere istruttore diviene definitiva.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 206 del 09 Novembre 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 80 del 04 Dicembre 2020 (sospensione)
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