Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 26 luglio 2016, n. 242

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 26 Luglio 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 17 Aprile 2014 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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