L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava ad affermare che l’incolpato abbisognava “di riposo e terapia medica”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense 30 gennaio 2012 n. 6.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 20 Marzo 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Marzo 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3670 del 09 Febbraio 2015 (respinge)
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