L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a dichiarare che l’incolpato era impossibilitato ad uscire di causa per via di una patologia gastrointestinale).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 28 settembre 2016, n. 301.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 20 Ottobre 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 12 Novembre 2013 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13982 del 06 Giugno 2017 (accoglie)
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