Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a dichiarare che l’incolpato era impossibilitato ad uscire di causa per via di una patologia gastrointestinale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 311

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 28 settembre 2016, n. 301.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 311 del 20 Ottobre 2016 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 12 Novembre 2013 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 13982 del 06 Giugno 2017 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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