L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza allegando certificato medico che attestava una sindrome imprecisata -tosse, dolori articolari- e prescrizione di riposo per 5 giorni salvo complicazioni).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 204.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 21 Giugno 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Febbraio 2013 (sospensione)
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