L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare visite mediche per “accertamenti ed esami strumentali”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Merli), sentenza del 10 luglio 2017, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 10 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 21 Novembre 2014 (sospensione)
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