Per legittimo impedimento deve intendersi la totale impossibilità della parte di partecipare alla seduta disciplinare, sicché un certificato medico che genericamente attesti un’infermità di per sé non invalidante e che nella sua prognosi nulla affermi in ordine all’impedimento assoluto né altrimenti fornisca in proposito elementi di valutazione, è inidoneo a fondare il presupposto di un legittimo impedimento a comparire all’udienza, che può pertanto essere celebrata (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto al Consiglio territoriale il rinvio dell’udienza disciplinare producendo certificato medico attestante la necessità di “giorni due di riposo per malattia”. Poiché l’istanza veniva rigettata, l’incolpato impugnava la sanzione disciplinare comminatagli all’esito del procedimento stesso, lamentando la violazione del suo diritto alla difesa. In applicazione del principio di cui in massima, l’impugnazione è stata rigettata).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Sica), sentenza del 27 maggio 2013, n. 84
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 92.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 27 Maggio 2013 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 26 Aprile 2010 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3775 del 18 Febbraio 2014 (respinge)
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