In tema di procedimento disciplinare di primo grado, qualora il teste consulti propri appunti senza esplicita autorizzazione (arg. ex art. 499 c.p.p.), ogni eventuale nullità è sanata se non vi sia stata rituale opposizione dell’incolpato nel corso dell’esame del testimone stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 199
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 01 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 11 Marzo 2014 (sospensione)
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