Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti integranti l’illecito, essendo sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, contenente la chiara contestazione dei fatti addebitatigli, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 10 Giugno 2014 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 22 Settembre 2011 (sospensione)
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