Procedimento disciplinare: i mezzi di prova provenienti da un terzo sono utilizzabili per la decisione disciplinare soltanto se la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento

L’esposto così come le dichiarazioni testimoniali e le prove documentali (nella specie, assunte in un giudizio penale) sono utilizzabili nel giudizio disciplinare soltanto se la persona dalla quale provengono è citata come teste nel dibattimento (art. 23 Reg. CNF n. 2/2014, che riproduce l’art. 59, co. 6 L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Talerico), sentenza n. 192 del 3 ottobre 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 103.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 03 Ottobre 2023 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 29 Luglio 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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