Procedimento disciplinare: i casi di astensione e ricusazione sono tassativi

Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme (artt. 36 e 37 c.p.p., a cui rinvia l’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014) in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.): essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 141 del 26 maggio 2025

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 491 del 31 dicembre 2024.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 26 Maggio 2025 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 22 Luglio 2024
Giurisprudenza CNF

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