Procedimento disciplinare: i casi di astensione e ricusazione sono tassativi

Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme (artt. 36 e 37 c.p.p., a cui rinvia l’art. 6 Reg. CNF n. 2/2014) in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge: essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 469 del 30 dicembre 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 491 del 31 dicembre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 469 del 30 Dicembre 2024 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 22 Ottobre 2018
Giurisprudenza CNF

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