Procedimento disciplinare: i casi di astensione e ricusazione sono tassativi

Gli istituti dell’astensione e della ricusazione (art. 51 e 52 c.p.c.) sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 209 del 30 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 30 Novembre 2021 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 04 Ottobre 2019 (richiamo)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22426 del 15 Luglio 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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