Gli istituti dell’astensione e della ricusazione (art. 51 e 52 c.p.c.) sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga ai principi del giudice naturale precostituito per legge.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 30 Novembre 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 04 Ottobre 2019 (richiamo)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22426 del 15 Luglio 2022 (respinge)
0 Comment