Procedimento disciplinare: generici “problemi personali” non dànno diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia comprovato l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare per generici problemi personali, peraltro senza alcuna documentazione a supporto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 277 del 28 giugno 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 277 del 28 Giugno 2024 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 28 del 26 Agosto 2021 (censura)
Giurisprudenza CNF

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