L’esponente autore dell’esposto nei confronti dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare non è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, atteso che l’art. 61 della l. n. 247/2012 riserva la legittimazione ad impugnare all’incolpato (nel caso di affermazione di responsabilità), al Consiglio dell’Ordine presso cui l’incolpato è iscritto, al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale del distretto della Corte d’Appello ove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Ne consegue che il ricorso proposto dall’esponente avverso la delibera di archiviazione è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 355 del 25 novembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 356 del 25 novembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 357 del 25 novembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 374 del 3 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 375 del 3 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 376 del 3 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 377 del 3 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 398 del 29 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 408 del 30 dicembre 2025
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 424 del 30 dicembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 355 del 25 Novembre 2025 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 08 Aprile 2025 (archiviazione)
0 Comment