Nel procedimento disciplinare l’espletamento della fase istruttoria non è indispensabile e pertanto è legittima la contestuale notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare con la citazione in giudizio, ex art. 47, terzo comma, r.d. n. 37/1934 (non essendo richiesta in questa ipotesi la comunicazione all’interessato). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 21 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 203
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 203 del 28 Dicembre 2005 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 21 Novembre 2003
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