Procedimento disciplinare – Esercizio dell’azione disciplinare – Mancanza dell’esposto – Irrilevanza – Apertura d’ufficio del procedimento – Legittimità.

E’ irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto o la presenza di un esposto anonimo: infatti, secondo il tenore dell’art. 38, III comma l.p., il C.d.O. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 29 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 novembre 2007, n. 165

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 08 Novembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 29 Ottobre 2002
abc, Giurisprudenza CNF

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