Procedimento disciplinare – Esercizio azione disciplinare – Legittimazione esclusiva della parte interessata – Non sussiste – Apertura d’ufficio del procedimento.

L’azione disciplinare non è di esclusiva competenza delle parti interessate, infatti, secondo il disposto dell’art. 38, III comma c.d.f., il consiglio dell’ordine può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. Pertanto è irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza dell’esposto o il ritiro dell’esposto presentato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 30 Maggio 2007 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 23 Gennaio 2006 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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