Qualsiasi attività svolta dal Consiglio dell’Ordine, attraverso i propri componenti, nella fase di indagine anteriore e propedeutica alla instaurazione del procedimento disciplinare (che trova il suo momento iniziale nell’attività prevista e disciplinata dall’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) deve ricondursi ad una vera e propria attività amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex art. 51 c.p.c., relative all’obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 163.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 27 Febbraio 2013 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 19 Giugno 2012 (sospensione cautelare)
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