Procedimento disciplinare: esclusa la facoltà di ricusazione (e l’obbligo di astensione) nella fase predibattimentale

Qualsiasi attività svolta dal Consiglio dell’Ordine, attraverso i propri componenti, nella fase di indagine anteriore e propedeutica alla instaurazione del procedimento disciplinare (che trova il suo momento iniziale nell’attività prevista e disciplinata dall’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37) deve ricondursi ad una vera e propria attività amministrativa, sottratta perciò alla tassatività delle ipotesi ex art. 51 c.p.c., relative all’obbligo di astensione ed alla facoltà di ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Damascelli), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 18

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Giorgino), sentenza del 28 dicembre 1993, n. 163.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 27 Febbraio 2013 (respinge) (sospensione cautelare)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 19 Giugno 2012 (sospensione cautelare)
Giurisprudenza CNF

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