L’inammissibilità del ricorso per ricusazione deve essere pronunciata con ordinanza impugnabile (art. 8 Reg. CNF n. 2/2014), ma l’eventuale diversa qualificazione del provvedimento (nella specie, “decisione”, peraltro come da rubrica dell’art. 8 cit.) non comporta di per sè alcun vulnus del diritto di difesa, giacché -fermo il principio di conservazione del provvedimento amministrativo- per determinarne i mezzi di impugnazione occorre guardare non alla sua forma esteriore ovvero alla denominazione datagli dal giudice che lo ha emesso, ma al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e agli effetti giuridici che produce, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 143 del 26 maggio 2025
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 397 del 31 ottobre 2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 26 Maggio 2025 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 26 Settembre 2024
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