Procedimento disciplinare e ricusazione: l’errore formale non comporta l’invalidità sostanziale del provvedimento decisorio

L’inammissibilità del ricorso per ricusazione deve essere pronunciata con ordinanza impugnabile (art. 8 Reg. CNF n. 2/2014), ma l’eventuale diversa qualificazione del provvedimento (nella specie, “decisione”, peraltro come da rubrica dell’art. 8 cit.) non comporta di per sè alcun vulnus del diritto di difesa, giacché -fermo il principio di conservazione del provvedimento amministrativo- per determinarne i mezzi di impugnazione occorre guardare non alla sua forma esteriore ovvero alla denominazione datagli dal giudice che lo ha emesso, ma al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e agli effetti giuridici che produce, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 397 del 31 ottobre 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 397 del 31 Ottobre 2024 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 13 Dicembre 2023
Giurisprudenza CNF

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