Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 161 del 17 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 01 Settembre 2020 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11675 del 11 Aprile 2022 (accoglie)
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