Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ex art. 47 R.D. n. 37/34, non sussiste alcun obbligo di informarne l’incolpato con avvisi o convocazioni prima dell’atto di citazione previsto dal successivo art. 48. La fase delle indagini preliminari deve essere considerata, infatti, propedeutica e non necessaria al procedimento disciplinare, non è regolata da norme dell’ordinamento professionale e nella prassi si svolge senza formalità, sicchè in questa fase la convocazione e l’audizione dell’incolpato non sono obbligatorie ma facoltative.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. 5.10.2007 n. 20843, CNF 6.12.2002 n. 193.
In arg., cfr. ora l’art. 59 lett. e L. n. 247/2012, che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 14 Marzo 2015 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21948 del 28 Ottobre 2015 (respinge)
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