Procedimento disciplinare e fatti non contestati: tra gli “oneri additivi” (rispetto ai comuni cittadini) che derivano dalla funzione sociale dell’avvocato c’è anche quello che impone all’incolpato di dimostrare in positivo di non avere tradito l’affidamento della comunità

Nell’ambito del procedimento disciplinare, la facoltà dell’incolpato di non rispondere è una scelta processuale legittima e per molti aspetti insindacabile, ma va contemperata con la funzione sociale dell’avvocato, che lo rende depositario di quell’affidamento da parte della comunità che egli deve sempre dimostrare di non avere tradito. Conseguentemente, non può rimanere privo di rilievo (negativo) il silenzio ovvero il ricorso dell’incolpato ad argomenti del tutto vaghi e per molti aspetti sconfessati dalle acquisizioni probatorie, le quali possono quindi risultare determinanti ai fini dell’accertamento della responsabilità del professionista che non li abbia positivamente ed efficacemente contestati.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 127 del 8 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 57 del 17 giugno 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 08 Aprile 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 22 Settembre 2022 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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