In tema di procedimento disciplinare, nel giudizio di appello avanti al CNF vige il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quella indispensabilità che invece costituiva criterio selettivo nella versione precedente dell’art. 345 c.p.c., fatto comunque salvo che l’incolpato dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio avanti al Consiglio territoriale per causa non imputabile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 181 del 25 ottobre 2021
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 43 del 25 Febbraio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Calabrò Davide), sentenza n. 150 del 10 Ottobre 2017.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 8 del 26 Gennaio 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 10446 del 31 Marzo 2022 (respinge)
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