Procedimento disciplinare e difese conclusive dell’incolpato

Nel procedimento disciplinare avanti al C.O.A., avente natura amministrativa, non si applica l’art. 111 Cost. (con i correlati enunciati principi del giusto processo, pertinenti peraltro alle sole attività giurisdizionali) quanto piuttosto l’art. 97 I c. della Costituzione secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Non comporta pertanto alcuna nullità, per asserita violazione dell’art. 50 R.D. 37/34, la circostanza che in sede di dibattimento non sia stata data la parola per ultimi all’incolpato ed al suo difensore (Nel caso di specie, in applicazione del principioo di cui in massima, il CNF -rilevata l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 59, lett. H, L. n. 247/2012- ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF n. 103/2013 e n. 67/2013; C.N.F. nn. 10/2013, 8/2013, 153/2012.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 10 Novembre 2014 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Cosenza, delibera del 19 Dicembre 2012 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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