L’art. 91 c.p.c. contiene una disposizione di portata e carattere generali applicabili ad ogni genere di giudizio, ivi compreso quello dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, la domanda in parte qua del ricorrente veniva rigettata stante l’inammissibilità e comunque infondatezza del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 5 giugno 2014, n. 76
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 05 Giugno 2014 (estinzione) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 08 Maggio 2009 (sospensione)
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