In tema di procedimento disciplinare, le comunicazioni e notifiche ben possono avvenire anche a mezzo PEC, che -salvo che la legge disponga diversamente- equivalgono a quelle effettuate “per mezzo della posta” (art. 48, co. 2, CAD – D.Lgs. n. 82 del 2005) e si considerano perfezionate nel momento in cui risulta emessa la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del suo gestore della posta elettronica certificata (Nella specie trattavasi di comunicazione della fissazione dell’udienza disciplinare inviata a mezzo PEC all’incolpato, che eccepiva di non averla ricevuta, nonostante la seconda ricevuta PEC. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 1° giugno 2017, n. 68
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione, Sezione Civile, Sez. I, sentenza n. 15035 del 21 luglio 2016.
In arg. cfr. pure, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16693 del 10 luglio 2017, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22520 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22519 del 4 novembre 2016, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 22518 del 4 novembre 2016.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 68 del 01 Giugno 2017 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Marzo 2014 (censura)
0 Comment