In tema di procedimento disciplinare, le comunicazioni e notifiche ben possono avvenire anche a mezzo PEC, che -salvo che la legge disponga diversamente- equivalgono a quelle effettuate “per mezzo della posta” (art. 48, co. 2, CAD – D.Lgs. n. 82 del 2005), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità), e si considerano perfezionate nel momento in cui risulta emessa la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) da parte del suo gestore della posta elettronica certificata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 09 Ottobre 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 06 Luglio 2017 (censura)
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