La potestas disciplinare presuppone sì che l’incolpato sia iscritto alll’albo o registro forense, ma non pure che l’iscrizione stessa sia nell’abo tenuto da un COA del distretto in cui opera il CDD, ben potendo la competenza di quest’ultimo individuarsi secondo il criterio del luogo di commissione dell’illecito per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato (art. 51 L. n. 247/2012, art. 4 Reg. CNF n. 2/2014).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 427 del 23 Novembre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 16 Novembre 2022 (sospensione)
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