Procedimento disciplinare e cautelare dinanzi al CDD: l’azione non è esercitata né coltivata dal Pubblico Ministero

La struttura del processo penale, articolata sulle diverse figure del Pubblico ministero e dell’Organo giudicante, non trova alcuna corrispondenza nel procedimento disciplinare, ove non figurano due distinti “organi” (atteso che il Consigliere Istruttore è designato tra i componenti dello stesso CDD), e ciò non vìola in alcun modo i diritti dell’incolpato, giacché il Consiglio distrettuale di disciplina ha una funzione amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullita del provvedimento cautelare adottato dal CDD per violazione del «principio processualpenalistico della domanda cautelare» da parte di un organo diverso da quello giudicante).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 86 del 30 aprile 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 30 Aprile 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 04 Dicembre 2020 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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