In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede territoriale per non aver messo immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse da terzi per conto dello stesso. Soltanto in sede di impugnazione, l’incolpato produceva documentazione comprovante la tempestiva consegna delle somme al cliente e quindi l’insussistenza del fatto addebitatogli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto ammissibile tale produzione, conseguentemente accogliendo il ricorso in parte qua).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021
NOTA:
Con la pronuncia di cui in massima, il CNF si discosta motivatamente dall’orientamento, anche recentemente ribadito dalla giurisprudenza domestica, in base al quale “al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 220 del 30 Novembre 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 41 del 08 Giugno 2018 (sospensione)
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