Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità

In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile la produzione documentale ovvero l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense, soprattutto nel caso in cui la ricostruzione dei fatti operata dalla decisione di primo grado abbia condotto alla condanna dell’incolpato, là dove sulla base delle nuove prove possa invece giungersi ad una pronuncia in appello di segno opposto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 22 Maggio 2024 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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