In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati, ai sensi dell’art. 57 della l. n. 247 del 2012, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere disposta la cancellazione dall’albo dell’incolpato, sicché la stessa, ove comunque eventualmente intervenuta, non spiega efficacia sospensiva o interruttiva del giudizio disciplinare. (mass.uff.)
Corte di Cassazione (pres. De Chiara, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 23990 del 7 agosto 2023
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– numero: 23990
– anno: 2023
– autorità: Corte di Cassazione
– tipo: sentenza
– numero: 23990
– anno: 2023
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Il rapporto tra la cancellazione dall’albo, volontaria o officiosa, e i procedimenti disciplinari
Corte di Cassazione (pres. De Chiara Carlo, rel. Rubino Lina), sentenza n. 23990 del 07 Agosto 2023
Procedimento disciplinare – Divieto di cancellazione dall’albo ex art. 57 l. n. 247 del 2012 – Decorrenza – Dal giorno dell’invio degli atti al consiglio di disciplina – Cancellazione eventualmente disposta – Effetto sospensivo o interruttivo del giudizio disciplinare – Esclusione.
Corte di Cassazione (pres. De Chiara Carlo, rel. Rubino Lina), sentenza n. 23990 del 07 Agosto 2023
Classificazione
– Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 23990 del 07 Agosto 2023 (respinge)– Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 187 del 21 Ottobre 2022