In sede di procedimento disciplinare non è prevista alcuna formalità nell’assunzione dei testi, né alcuna incompatibilità con tale veste, spettando al C.D.D. la valutazione sulla attendibilità dei testimoni. Va pertanto disattesa l’eccezione di nullità di tutte le deposizioni testimoniali succedutesi nel procedimento innanzi al Consiglio territoriale in quanto non precedute dalla domanda al teste se lo stesso fosse parente od indifferente ai fatti di causa al fine di far emergere eventuali cointeressenze dei testi e, quindi, la loro inattendibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Greco), sentenza n. 151 del 26 settembre 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 26 Settembre 2022 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 21 Gennaio 2022 (radiazione)
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