Nei procedimenti disciplinari davanti agli Ordini Forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 21 Luglio 2010 (cancellazione)
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