La censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’Ordine.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 21 Luglio 2010 (cancellazione)
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