Procedimento disciplinare – Difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza – Ipotesi di insussistenza – Eventuale integrazione dell’addebito – Legittimità.

La difformità tra fatto contestato e fatto posto a base della sentenza determinante la nullità della stessa, si ha soltanto quando vi sia stata una incolpazione tale da determinare una stravolgimento della incolpazione originale, mentre non si verifica quando la decisione riguarda gli stessi fatti contestati, considerando peraltro che l’addebito è suscettibile di integrazione in corso di procedimento con riferimento a circostanze comunque connesse e relative ai fatti contestati, purchè non si modifichi sostanzialmente la contestazione. (Nella specie peraltro al professionista era stato contestato di richiedere a garanzia del pagamento assegni post-datati ed in effetti era stato ritenuto responsabile di aver esercitato pressioni per ottenere il pagamento proprie spettanze anche condizionando l’attività professionale da svolgere al pagamento stesso). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 17 maggio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 17 Maggio 2002 (censura)
Giurisprudenza CNF

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