Procedimento disciplinare (di primo grado) e ragionevole durata del processo

Il procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale ha natura amministrativa, sicché non si applica l’art. 111 Cost. (con i correlati enunciati principi del giusto processo e della sua ragionevole durata, pertinenti alle sole attività giurisdizionali), bensì l’art. 97 Cost., secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sica), sentenza del 29 luglio 2016, n. 287

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 10 novembre 2014, n. 147, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), sentenza del 21 aprile 2011, n. 76 e Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tirale, rel. Stefenelli), sentenza del 10 novembre 2005, n. 130, le quali hanno altresì escluso che al procedimento disciplinare si applichi l’art. 2 L. 241/1990 sulla durata del procedimento amministrativo, “giacché la mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa“. A quest’ultimo proposito, cfr. ora l’art. 56, co. 3, L. n. 247/2012 sul termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 287 del 29 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 23 Settembre 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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