Procedimento disciplinare di primo grado e c.d. “giusto processo”

La pretesa discrezionalità dei Consigli degli Ordini giudicanti disciplinarmente in via amministrativa risulta oggettivamente moderata dalla garanzia del contraddittorio fin dall’apertura del procedimento disciplinare, dalle prerogative difensive dell’incolpato, anche in termini di possibile ricusazione dei componenti del COA giudicante e dall’impugnabilità della decisione, dapprima, avanti il Consiglio Nazionale Forense e, da ultimo, avanti le Sezioni Unite della Suprema Corte per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. Ne consegue che detta discrezionalità non ha modo di sostanziarsi in un possibile abuso ex art. 111 Cost. (Nel caso di specie, lamentando una eccessiva discrezionalità dei COA a causa dell’atipicità del fatto disciplinarmente rilevante e dell’assenza di una relativa sanzione specifica, l’incolpato aveva eccepito l’asserita illegittimità costituzionale “di tutte le norme costituenti il meccanismo disciplinare” per violazione dell’art. 111 Cost. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondata la qlc).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 105

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 105 del 17 Luglio 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Dicembre 2007 (avvertimento)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11025 del 20 Maggio 2014 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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