Il termine per la notifica del provvedimento, come previsto dall’art. 37 della legge 1933 n. 1578 (richiamato dall’art. 14 del R.D. 1934, n. 37) non è perentorio e il suo mancato rispetto non incide sulla validità di esso. (Rigetto del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Panuccio), sentenza del 14 aprile 1993, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 14 Aprile 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Aprile 1992
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