Nel procedimento disciplinare è valida la decisione notificata in copia conforme priva delle sottoscrizioni del Presidente e del Segretario quando si accerti che l’originale della sentenza contenga le dovute sottoscrizioni. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 08 Novembre 2007 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003 (radiazione)
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