La disciplina della eventuale reiscrizione dell’avvocato radiato dopo il termine di cinque anni dalla radiazione medesima, mediante procedimento di interpretazione analogica estensiva può essere applicato alla ipotesi della inflizione della più lieve sanzione della cancellazione, per la quale non vi è alcuna normativa specifica.; naturalmente il diritto all’iscrizione potrà anche in questo caso riconoscersi se il decorso dell’ampio periodo di tempo sia corroborato da altre circostanze che consentano di ritenere riacquisita la perduta moralità. (Nella specie il ricorso è stato rigettato e non è stato riconosciuto il diritto all’iscrizione al professionista cancellato, perché comunque non era ancora decorso il termine di cinque anni dalla esecutività della delibera di cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 25 luglio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 131
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 25 Luglio 2006
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