Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile, anche se l’archiviazione sia stata dichiarata per prescrizione. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il Procuratore generale perso la Corte d’appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi non è ammissibile. E’ altresì inammissibile l’applicazione, su proposta dell’interessato, dell’articolo 129 c.p.p che prevede in qualsiasi grado del giudizio la possibilità dell’imputato di far dichiarare la declaratoria di non punibilità. Tale istituto presuppone infatti un processo, che invece nell’ipotesi di archiviazione non è neppure cominciato, e una attività giurisdizionale che invece in questa ipotesi non c’è considerando che l’attività disciplinare dei consigli è di natura amministrativa. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 194
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 28 Dicembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Luglio 2004
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